L’entrata in vigore, a partire dal 12 gennaio 2024, del Decreto 20 novembre 2023 n. 211 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, modifica il Regolamento sulla disciplina del microcredito introducendo importanti novità.
Cosa è
Il microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimpresa favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.
Il focus sulle imprese neocostituite, o addirittura in fase di costituzione, l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica e la prestazione di servizi accessori di tutoraggio ne fanno uno strumento ideale di sostegno alla microimpresa nella fase di start-up e nei primi anni di vita.
Beneficiari
I soggetti beneficiari del microcredito sono i lavoratori autonomi e le microimprese, organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.
Benefici
I finanziamenti possono avere una durata massima di 10 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. Per le sole società a responsabilità limitata gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.
È possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo dei finanziamenti in essere, non superi i limiti sopra esposti.
Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese fino a euro 50.000 garantisce l’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. Per importi superiori a euro 50.000 garantisce il 60%.
Interventi e spese ammissibili
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati a:
- acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative);
- pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- sostenimento dei costi per corsi di formazione.
Sono escluse operazioni di ristrutturazione del debito.
Garanzia Pubblica
Le modalità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI sono particolarmente vantaggiose: il Fondo interviene nelle operazioni di microcredito senza valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, ai fini dell’accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell’impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.
Servizi ausiliari
I soggetti che erogano un’operazione di microcredito sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (c.d. tutoraggio) dei soggetti finanziati:
- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato;
- formazione sulle tecniche di amministrazione o sull’uso di tecnologie più avanzate;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l’individuazione di criticità del progetto finanziato.