Il Fondo di Garanzia per le Pmi è destinato a conservare anche nel 2024 la sua centralità quale strumento atto a favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione della garanzia pubblica.
Le novità
Il D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. DL Anticipi) introduce la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Alcune delle disposizioni riguardanti il funzionamento del fondo prevedono:
- conferma dell’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 milioni di euro;
- rimodulazioni delle percentuali di copertura ed esclusione dall’accesso alla garanzia del Fondo delle imprese rientranti in fascia 5;
- innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati. Per tali operazioni di importo ridotto e per le operazioni di microcredito di importo fino a 50 mila euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80% e con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo. L’applicazione del modello di valutazione ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo è prevista solo nel caso in cui i soggetti beneficiari finali siano in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate presso l’amministrazione competente;
- ammissibilità alla garanzia del Fondo degli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni di importo non superiore a 60 mila euro e senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
- ammissibilità alla garanzia del Fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (di seguito mid- cap), oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio;
- gratuità dell’intervento del Fondo in favore delle imprese di micro-dimensione.
Le nuove percentuali di copertura
La garanzia è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
- 80% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a start-up;
- 60% nel caso di operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità per le PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- 55% nel caso di operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità per le PMI rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione;
- 50% nel caso di operazioni finanziarie concesse per investimenti nel capitale di rischio.
Di seguito una tabella riportante sinteticamente le rimodulazioni delle percentuali di copertura: