Cosa è
La misura Incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI è volta a consentire la l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia; la misura promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) rientra nella Missione 7 “REPowerEU”.

Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di micro, piccola e media dimensione operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
- essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.
Sono escluse dalle agevolazioni le sole imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura e le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:
- produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
- industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
- produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
- raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.
Incentivi
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, calcolati sui costi ammissibili per acquisto e messa in esercizio dell’impianto solare fotovoltaico o mini eolico, oltre ad apparecchiature e tecnologie funzionali;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex ante.
Programmi di investimento
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato. Tali programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Inoltre, devono:
- riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
- prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000 e non superiore a euro 1.000.000;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese che riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
- impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere a), b) e c).
Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:
- per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- per l’acquisto di beni usati;
- per lavori in economia;
- per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- relative a prestazioni gestionali;
- effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, dimostra che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- relative a singoli beni di importo inferiore a euro 500, al netto di IVA.
L’IVA è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni programma di investimento nei sistemi informatici gestionali.
Cumulo
Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, le agevolazioni concesse a valere sul Decreto:
- non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base degli aiuti “de minimis”;
- possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.
Punti di attenzione
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:
- capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- incidenza delle tecnologie solari fotovoltaiche iscritte nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico;
- sostenibilità economica dell’investimento;
- possesso di certificazioni ambientali di processo del proponente
Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.