Cosa è
La misura Mini contratti di sviluppo definisce le modalità di intervento a supporto della realizzazione di investimenti in grado di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei settori individuati dal Regolamento STEP.
Per tecnologie critiche si intendono le tecnologie che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
- apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia con un notevole potenziale economico;
- contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione.
Con catena del valore per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche si fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti e alle materie prime critiche di cui all’allegato l del regolamento UE sulle materie prime critiche, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, di tutte le dimensioni, che:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci approvati e depositati;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non sono in difficoltà;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno integralmente restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi.
Le imprese non devono, inoltre, aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e devono impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Benefici
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
- per le piccole imprese il 55%;
- per le medie imprese il 45%;
- per le imprese di grandi dimensioni il 35%.
L’applicazione di queste percentuali è condizionata all’approvazione della modifica alla Carta degli aiuti di Stato, prevista dalla Comunicazione della Commissione Europea del 31 maggio 2024. Se questa modifica non viene approvata, le percentuali indicate saranno ridotte di 5 punti percentuali. Per quanto riguarda le spese relative alle consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, le agevolazioni sono concesse al 50% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato anche a titolo di “de minimis”, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Detti piani di investimento devono concernere i seguenti settori:
- tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
- tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
- biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.
I piani di investimento devono:
- riguardare un’unica unità produttiva che deve essere ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna);
- prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, al netto di IVA;
- prevedere un piano occupazionale incrementale connesso alla realizzazione dell’investimento che preveda anche l’assunzione di occupati qualificati.
I piani di sviluppo possono riguardare:
- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;
- la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
- la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.
Le imprese che beneficiano delle agevolazioni sono obbligate a contribuire finanziariamente al progetto tramite risorse proprie o finanziamenti esterni, che non devono includere alcun sostegno pubblico, per un importo pari ad almeno il 25% del totale delle spese ammissibili.
Inoltre, per gli investimenti realizzati da grandi imprese riguardanti la ristrutturazione di uno stabilimento esistente (lettera d)), i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività interessata negli ultimi tre esercizi finanziari.
Per le imprese di grandi dimensioni o per le PMI che diversificano uno stabilimento esistente (lettera c)), i costi ammissibili devono essere almeno 200% superiori al valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell’esercizio precedente l’inizio dei lavori.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili possono riguardare:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo investimento produttivo ammissibile;
- opere murarie e assimilate, nei limiti del 40% del complessivo investimento produttivo ammissibile;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile;
- per le sole imprese di micro, piccola e media dimensione sono altresì ammissibili le spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, nella misura massima del 4% dell’importo complessivo ammissibile del piano di investimenti medesimo.
Non sono ammesse le spese:
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse. L’IVA rappresenta un costo ammissibile qualora la stessa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale;
- correlate all’acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone e a mezzi targati;
- ascrivibili a beni il cui importo sia inferiore a 1.000 euro al netto di IVA;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma.
Termini e modalità di presentazione
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Con successivo provvedimento del Ministero saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
Punti di attenzione
I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a:
- trasmettere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello utile alla verifica del conseguimento del piano occupazionale previsto, una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenete i dati utili ad accertare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
- mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all’Agenzia, alla loro sostituzione;
- tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.