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Cosa è

La misura Investimenti sostenibili 4.0, di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 maggio 2023 pubblicato nella G.U. del 7 agosto 2023 (nel seguito del documento per brevità Decreto o il Decreto) prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese con unità produttive localizzate nelle seguenti regioni meno sviluppate: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I programmi, tra l’altro, devono:

  1. prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato n. 1 del Decreto (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, internet of things e industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente;
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva, ad esclusione degli interventi di efficientamento energetico previsti dal Decreto che devono riguardare un’unità produttiva esistente.
Beneficiari

Sono ammissibili le attività manifatturiere di cui alla sezione C della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell’articolo 6, comma 4 del Decreto e le attività di servizi alle imprese di cui alla specifica tabella di cui all’allagato n. 4 del Decreto.

Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:

  1. essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
  4. trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  5. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  6. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  7. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione versol’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  8. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023.
Benefici

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%. In particolare:

  1. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  2. nel caso di imprese di media dimensione, per il 40% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 % delle spese ammissibili complessive. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Cumulo agevolazioni

Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o attribuite in “de minimis”.

Le agevolazioni risultano fruibili, invece, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato (a titolo esemplificativo Credito d’imposta per investimenti 4.0) a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo del bene e sia comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

Interventi e spese ammissibili

Il programma di investimento deve prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000 e non superiori a euro 5.000.000 e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al Decreto e che l’impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest’ultima.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 15 maggio 2023, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  1. macchinari, impianti e attrezzature;
  2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
  4. acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse le:

  1. spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato n. 1 del DM 15 maggio 2023 nei limiti del 5% dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto;
  2. spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 15 maggio 2023.

Non sono ammesse le spese di cui all’art. 7 del Decreto.

Modalità di erogazione del contributo

Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

  1. sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato;
  2. sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento. L’ammontare delle agevolazioni spettanti è definito sulla base dell’investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

Termini e modalità di presentazione

Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web dell’Agenzia (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 ottobre 2023.

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

  1. compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
  2. presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Punti di attenzione

L’impresa beneficiaria è tenuta a:

  1. mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato;
  2. effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
  3. tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
  4. consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  5. garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
  6. adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
  7. adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
  8. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
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