Cosa è
La misura Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER è finalizzata alla selezione di progetti di investimento che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio.

Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
- essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazioneverso l’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto per il quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento del progetto stesso;
- aver adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (c.d. polizze catastrofali), solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo per l’adempimento di tale obbligo di assicurazione.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni:
- le PMI che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura;
- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti;
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
- gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui;
- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
Benefici
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nella misura massima del:
- 38% per le grandi imprese, ovvero del 48% per le medie imprese, ovvero del 58% per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti fotovoltaici;
- 43% per le grandi imprese, ovvero del 53% per le medie imprese, ovvero del 63% per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti termo-fotovoltaici;
- 28% per le grandi imprese, ovvero del 38% per le medie imprese, ovvero del 48% per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica.
Le intensità di cui alla lettera a) possono essere aumentate:
- del 5%, qualora il progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione preveda esclusivamente l’installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria “B” o “C”;
- del 2%, qualora il progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione preveda esclusivamente l’installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria “A”.
Le intensità di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aumentate del 2%, qualora alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente sia in possesso di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.
Progetti di investimento
Il progetto di investimento può prevedere l’installazione combinata degli impianti e dei sistemi, ma non può prevedere la sola installazione dei sistemi. Inoltre, è ammessa anche la casistica del potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico esistente ma non il rifacimento.
Ai fini dell’ammissibilità, ogni progetto di investimento deve:
- riguardare una sola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali (ovvero in zone del territorio comunale destinate ad attività economiche, come stabilimenti industriali, laboratori artigianali, magazzini o aree logistiche, classificate come zona di tipo D o equivalenti nei piani urbanistici comunali o regionali) dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
- interessare una utenza in prelievo intestata al soggetto proponente;
- essere realizzato esclusivamente su edifici esistenti dell’unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva. L’eventuale energia eccedentaria non accumulata deve essere ceduta gratuitamente dal Soggetto beneficiario al GSE per 20 anni ai sensi della Delibera ARERA 280/2007, previa sottoscrizione di apposito contratto per il ritiro dell’energia elettrica;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda;
- essere ultimato entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di ultimazione si intende la data di entrata in esercizio;
- prevedere che l’impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico abbia una potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.000 kW;
- rispettare il divieto di doppio finanziamento;
- rispettare la pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH;
- essere supportato da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze e iscritto al relativo albo di pertinenza, anche facente parte dell’organico del soggetto proponente.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese che riguardano:
- impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
- impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
- eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.
I costi unitari massimi per impianti fotovoltaici sono:

I costi unitari massimi per sistemi di stoccaggio elettrochimici in termini di capacità di stoccaggio (kW/h) ammontano a 900 €/kWh.
Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- per la relazione tecnica asseverata;
- per l’acquisto di beni usati;
- per lavori in economia;
- relative a singoli beni di importo inferiore a euro 500, al netto di IVA;
- relative ad imposte e tasse, compresa l’imposta sul valore aggiunto, se questa non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA;
- per ammende, penali e, comunque, le spese derivanti da errori, inadempimenti del Soggetto beneficiario, nonché le spese per controversie legali, oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i fornitori di beni e servizi.
Termini e modalità di presentazione
Le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del GSE, a partire dalle ore 10:00 del giorno 3 dicembre 2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 3 marzo 2026.
Punti di attenzione
Ciascuna domanda di agevolazione dovrà riferirsi ad un solo progetto di investimento. Ogni impresa può presentare al massimo 3 domande di agevolazione relative a progetti di investimento da realizzarsi su differenti unità produttive.