Cosa è
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha approvato il Decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità di accesso a interventi volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
Beneficiari
Possono essere ammesse ai benefici del Decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:
- risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
- effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda.
Non possono essere ammesse ai benefici del Decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Benefici
Per gli Investimenti in innovazione tecnologica, è concesso un contributo a fondo perduto quantificato applicando al massimale di aiuto previsto le percentuali di cui alle tabelle riportate nel Decreto.
Le sole PMI agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, fino all’80% del valore nominale del Finanziamento Bancario.
Per il rilascio di tale garanzia, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto al comma 4 dell’art. 4 del Decreto, possono essere concessi contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, posti a carico del Fondo, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato.
La tabella seguente sintetizza le informazioni relative alle garanzie che possono assistere l’investimento:
Le agevolazioni concesse sotto forma di contributo a fondo perdute sono concesse nel rispetto delle normative applicabili in materia di aiuti come indicato nella tabella seguente:
Alle agevolazioni si applicano, quindi, i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come di seguito riportati:
- per le PMI agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del Regolamento ABER, che stabiliscono un’intensità massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all’80% per investimenti da parte di giovani agricoltori;
- per le PMI della pesca, operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46 del Regolamento FIBER, che stabiliscono un’intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili;
- per le PMI agricole che svolgono un’attività agricola che non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni normative richiamate alla lettera a) e per le PMI agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal Regolamento de minimis.
In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del Decreto e dal Finanziamento Bancario può superare il 95% del Costo Ammissibile.
La tabella seguente evidenzia le percentuali da applicare ai costi ammissibili, in relazione allo scaglione di investimento ed al Regolamento di Esenzione ai sensi del quale è effettuato il calcolo.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati dalle PMI agromeccaniche o dalle PMI agricole per altre attività connesse all’attività agricola principale, per i quali la concessione delle agevolazioni ha luogo ai sensi del Regolamento de minimis n. 1407/2013, la quantificazione dell’agevolazione è effettuata applicando a 200.000,00 euro (massimale previsto dal Regolamento de minimis) la percentuale corrispondente allo scaglione di importo dell’investimento come da tabella seguente:
Resta fermo il limite secondo cui la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e, ove previsto, dal Finanziamento Bancario non può superare il 95% del Costo Ammissibile.
Interventi e spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l’acquisto di:
- macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura;
- macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia;
- macchine per la zootecnia;
- trattrici agricole;
- investimenti per la pesca e l’acquacoltura.
Ulteriori specifiche e restrizioni sono riportate nel bando.
Cumulo aiuti
Gli aiuti concessi in forza del presente Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al Regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al Regolamento (UE) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo, in un’unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che deve rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate.
In alternativa, il soggetto beneficiario può disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l’erogazione avviene a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa per la quota di costo non coperta da contributo.
Termini e modalità di presentazione
Le domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere presentate presso il portale dedicato ISMEA.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, data di apertura dello sportello telematico.
Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00).
Punti di attenzione
- Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.
- Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione da ISMEA, sul portale dedicato.
- I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività condotta dal soggetto beneficiario per un periodo minimo di cinque anni. I beni sostitutivi di quelli ammessi all’agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all’esercizio dell’impresa per lo stesso periodo; in caso di sostituzione per deperimento o obsolescenza, il beneficiario ha l’obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell’intervento agevolato.
- L’attività condotta dal soggetto beneficiario deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni e la sede operativa dell’impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per lo stesso periodo.