Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A partire dal 1° gennaio 2024, per effetto del Decreto Sud n. 124/2023, verrà istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. “ZES unica“, che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno in tale area potrà beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, sarà istituito un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti e consentirà l’accesso allo sportello unico digitale, S.U.D ZES per tutti i procedimenti autorizzativi.

Benefici

Per l’anno 2024 , alle imprese che effettueranno investimenti per l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica verrà concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
La concessione si estenderà anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Saranno agevolabili, nel rispetto di specifici requisiti, i progetti di investimento iniziale di importo non inferiore a 200.000 euro relativi a:

  1. acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; 
  2. acquisto di terreni;
  3. acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non potrà superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

Non possono essere ammesse ai benefici:

  1. i soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo;
  2. le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti

Il credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

La tabella seguente mostra il credito di imposta concedibile con un range, in base alle dimensioni dell’impresa e l’ubicazione regionale, dal 15% al 60% del costo complessivo dei beni agevolabili per ciascun progetto di investimento:

Cumulo aiuti

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Punti di attenzione

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:

  • mantenere l’attività nelle aree di realizzo dell’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
DimensionePMI®_MARCHIO_NEGATIVO2

financial advisor a misura di PMI

Raggiungici
Viale Guglielmo Marconi, 233
74016 Massafra (TA)

All rights reserved. DIMENSIONE PMI – Giannotta Giandonato | P. IVA 03358910739

Privacy Policy
Cookie Policy

Sviluppo Web | Maldev WA