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Cosa è

Il Piano Transizione 5.0 ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese, al fine di conseguire una riduzione dei consumi energetici.

Beneficiari

Possono essere ammesse ai benefici tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le imprese beneficiarie devono essere in regola con gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Intensità delle agevolazioni

È riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.

 La tabella seguente sintetizza le diverse intensità di aiuto a seconda dell’importo dell’investimento e del risparmio energetico:

Le classi si differenziano in base al risparmio energetico determinato dall’investimento e potranno riguardare o l’intera struttura produttiva in cui è effettuato l’investimento o il singolo processo interessato dall’investimento:

Cumulo agevolazioni

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP.

Interventi e spese ammissibili

Gli interventi ammissibili riguardano:

  1. beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. beni 4.0), e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  3. spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti di cui ai punti a) e b) e in ogni caso sino al massimo di 300.000€, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterniindividuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Punti di attenzione
  • Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
  • L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025 presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.  L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.
  • Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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